Metodo di prova

I metodi di prova da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio ( * ) e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.
Le caratteristiche di pericolo (HP) dovranno essere riportate sull’etichetta posta sul contenitore del rifiuto. Le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede possono essere individuate attraverso:

  1. la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
  2. le fonti informative europee ed internazionali;
  3. la scheda informativa del produttore (SDS);
  4. la conoscenza del processo chimico (concentrazione degli agenti pericolosi).
Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con modalità stabilite nei punti precedenti, per l’identificazione bisogna procedere con le analisi di laboratorio su un campione rappresentativo dell’intera massa da valutare, atte a verificare sia la presenza di sostanze pericolose che la loro quantità in percentuale. In ogni caso la classificazione deve avvenire prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.
La valutazione, verifica e conseguente attribuzione delle caratteristiche di pericolo, in linea di principio, riguarda tutti i rifiuti pericolosi, dovendosi indicare le pertinenti classi ”HP”, anche per quelli con codice “assoluto” asteriscato (*); per i codici CER a specchio questa valutazione inciderà sulla classificazione come rifiuto con CER pericoloso o CER non pericoloso, verificando se nel rifiuto vi sia la presenza di sostanze pericolose nonché, per lo più, la loro quantità in percentuale.

(*) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note.
Note Quando le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate in alcun modo, il rifiuto si classifica come pericoloso in via precauzionale.

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