Metodo di prova
I metodi di prova da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio ( * ) e in
altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello
internazionale.
Le caratteristiche di pericolo (HP) dovranno essere riportate sull’etichetta posta sul contenitore del
rifiuto.
Le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede possono essere individuate attraverso:
- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda informativa del produttore (SDS);
- la conoscenza del processo chimico (concentrazione degli agenti pericolosi).
La valutazione, verifica e conseguente attribuzione delle caratteristiche di pericolo, in linea di principio, riguarda tutti i rifiuti pericolosi, dovendosi indicare le pertinenti classi ”HP”, anche per quelli con codice “assoluto” asteriscato (*); per i codici CER a specchio questa valutazione inciderà sulla classificazione come rifiuto con CER pericoloso o CER non pericoloso, verificando se nel rifiuto vi sia la presenza di sostanze pericolose nonché, per lo più, la loro quantità in percentuale.
(*) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note.
Note Quando le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate in alcun modo, il rifiuto si classifica come pericoloso in via precauzionale.
Contatti
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